Numerose e rilevanti sono le novità introdotte nel Codice della Strada dalla Legge n. 160 del 2/10/2007. Il loro obiettivo è contrastare in maniera più efficace i fattori che maggiormente causano incidenti (velocità, guida in stato alterato, uso del cellulare, inesperienza dei neopatentati) e i comportamenti irrispettosi dell'ambiente (motore acceso del veicolo in sosta). Importante è anche la nuova regolamentazione per il trasporto dei bambini in moto (fenomeno in crescita nelle città, per accompagnare i bambini a scuola).
1. Velocità
È entrato a regime l'utilizzo del "tutor" per far rispettare i limiti di velocità (art. 142 comma 6), prevenire gli incidenti e rilevare le infrazioni. Tutor è il nome dato al nuovo "controllore" di velocità, utilizzato sulle strade a partire dal 23 dicembre 2005. Messo a punto da Autostrade SpA., in collaborazione con la polizia stradale, è un sistema che misura, per la prima volta in Italia, la velocità media dei veicoli. La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente. Si può vedere la mappa dei tutor al sito www.autostrade.it/. Questo non impedisce che ulteriori servizi di rilevazione della velocità potranno sempre essere attivati localmente in base a situazioni particolari (ad esempio in prossimità dei cantieri stradali).
Ricordiamo i limiti attuali:
2. Guida in stato di ebbrezza
È stata introdotta una differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool rilevato nel sangue.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate, prevedendo nei casi più gravi un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da uno a due anni. Revoca della patente per recidiva nei due anni, o per conducenti di autobus o di autocarri con massa superiore a 3,5 t.. Previsto inoltre il raddoppio delle pene in caso di incidente, con fermo del veicolo per 3 mesi. Il rifiuto di sottoporsi al test comporta una sanzione sino a 10.000 euro, (in caso di incidente fino a 12.000 euro) sospensione della patente e fermo del veicolo. Quando la guida in stato di alterazione da alcool o per effetto di sostanze stupefacenti è accertata nelle ore notturne (tra le ore 20 e le ore 7 del mattino), sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro secondo le disposizioni di attuazione che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi.
3. Guida in stato di alterazione psico-fisica (droghe)
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con una multa da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.
Quando la guida in stato di alterazione da alcool o per effetto di sostanze stupefacenti è accertata nelle ore notturne (tra le ore 20 e le ore 7 del mattino), sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro secondo le disposizioni di attuazione che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi.
4. Uso del cellulare
Fino a 594 euro di multa per chi utilizza cellulari (senza viva voce o auricolare) o cuffie alla guida, con sospensione accessoria della patente da 1 a 3 mesi in caso di reato reiterato nei 2 anni.
5. Discoteche e informazioni
Nei locali dove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento, la somministrazione di bevande alcoliche deve interrompersi dopo le ore 2 della notte. All'uscita del locale dovrà essere possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre i locali devono esporre (all'entrata, all'interno e all'uscita) cartelli con la descrizione dei sintomi legati all'assunzione di alcol e le quantità delle bevande più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi per litro). L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 a 30 giorni.
6. Nuove patenti
Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Nel primo anno i neopatentati (a partire dal febbraio 2008) titolari di patente di guida di categoria B, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t (kilowatt/tonnellata).
Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella delle penalità, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
7. Bambini su motocicli.
Divieto di trasporto di bambini inferiori a 5 anni su motocicli e ciclomotori a due ruote. Sanzioni da 148 a 594 €.
8. Aria condizionanta
L'art. 157 comma 7bis vieta di tenere acceso il motore per garantirsi l'aria condizionata durante la sosta o la fermata del veicolo. Prevista sanzione da 200 a 400 euro. Appare utile inoltre chiarire che il divieto introdotto dalla nuova norma, pur trovando applicazione anche in caso di semplice fermata del veicolo, non si estende anche ai casi di arresto della marcia dovuti a cause di traffico o per compiere manovre. La disposizione, perciò, non può trovare applicazione in caso di forzato arresto della marcia per code dovute a congestione del traffico o a incidenti.
9. Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
(Fonte: www.altroconsumo.it)